Indennità di accompagnamento: come si ottiene
L’indennità di accompagnamento è stata introdotta dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 e spetta a chi è stata riconosciuta un’invalidità civile totale (100%).
L’invalidità civile totale è quella per cui, a causa di minorazioni fisiche o psichiche, viene accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore o viene riconosciuta l’incapacità di svolgere i principali atti della vita quotidiana senza un’assistenza continua.
L’indennità viene riconosciuta sotto forma di assegno mensile (gergalmente noto come assegno di accompagno) e viene erogato dall’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Nel 2021, l’assegno ammonta a 522,10 euro mensili e viene erogato a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile e dell’indennità sono necessari requisiti specifici.
Requisiti e presupposti
Per ottenere l’erogazione dell’indennità di accompagnamento è necessario
- il riconoscimento di invalidità civile al 100%. Per i minori e gli over 65 questo requisito non è indispensabile.
Tale invalidità è quella per cui la persona richiedente:
- ha impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
È necessario inoltre che la persona invalida:
- sia cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o sia cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- sia residente in Italia;
- non sia ricoverato in strutture sanitarie con retta a carico dello Stato o di altro ente pubblico o ricoverato in reparti di lungodegenza o riabilitativi (continua invece a essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata relativa al decorso della malattia).
Se verranno riconosciuti questi presupposti la persona invalida avrà diritto all’indennità di accompagno che sarà comunque subordinata ad alcune condizioni:
- non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra;
- non è subordinata a limiti di reddito;
- è indipendente dall’età della persona;
- è indipendente dalla composizione del nucleo familiare della persona invalida;
- non è reversibile (cioè non è trasmissibile agli eredi – “iure hereditatis” – dopo la morte della persona invalida );
- è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Procedura per la richiesta dell’indennità di accompagnamento
Per prima cosa la persona che intende fare richiesta del riconoscimento di invalidità civile e dell’erogazione dell’indennità dovrà rivolgersi al proprio medico curante per ottenere il certificato medico introduttivo. Su questo certificato deve esserci scritto chiaramente che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare” o “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
La documentazione dovrà poi essere inviata all’INPS che provvederà a convocare il richiedente per compiere gli accertamenti sanitari da parte di una Commissione Medica competente.
Se la visita certifica l’invalidità civile totale al 100% la procedura si concluderà con un verbale definitivo e con l’erogazione dell’assegno di accompagno.
Entro il 31 marzo di ogni anno, la legge prevede che gli invalidi civili che percepiscono l’indennità sono tenuti a presentare esclusivamente per via telematica una dichiarazione di permanenza delle condizioni che permettono di ottenere il beneficio.
Se la Commissione Medica emette parere negativo non riconoscendo le condizioni che permettono di accedere all’indennità è possibile fare ricorso.
Ricorso avverso il verbale di invalidità
Il ricorso per l’accertamento dell’invalidità e del diritto all’indennità di accompagnamento deve essere presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario.
Per fare ricorso avverso il verbale negativo della Commissione Medica certificatrice bisogna seguire una serie di passaggi tutt’altro che semplici e lineari.
Il richiedente è infatti tenuto a rivolgersi a un avvocato per eseguire la procedura correttamente e soprattutto per far fronte alle possibili insidie.
Per prima cosa sarà necessario depositare presso il Tribunale competente (quello della residenza del richiedente) l’istanza per l’accertamento tecnico preventivo. Senza tale accertamento infatti non è possibile avviare la causa giudiziaria.
L’accertamento verrà condotto da un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dal Giudice e in presenza di un medico legale nominato dall’INPS. Il CTU invierà poi l’accertamento a entrambe le parti, il richiedente e l’INPS.
Il Giudice fissa a questo punto un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se intendono accettare o contestare l’accertamento del Consulente Tecnico di Ufficio.
Se la decisione del CTU non viene contestata il Giudice entro trenta giorni emette un decreto che omologa l’accertamento sanitario. Il decreto è inappellabile e non modificabile e non si possono fare ricorsi. In caso di accertamento della sussistenza dei requisiti condanna l’INPS al pagamento dell’indennità di accompagnamento.
Se invece si intende contestare le valutazioni del CTU la parte interessata deve depositare presso lo stesso Giudice entro trenta giorni il ricorso introduttivo del giudizio. In questo caso ha inizio una vera e propria causa che si concluderà con una sentenza inappellabile.
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Ricorso assegno indennità di accompagnamento
in breve
- Per richiedere l’indennità di accompagnamento all’INPS deve essere riconosciuta invalidità civile totale al 100%;
- L’INPS potrebbe esprimere parere negativo e non riconoscere le condizioni che permettono l’erogazione dell’assegno di accompagno;
- È possibile fare ricorso avverso al verbale emesso dall’INPS;
- Una volta vinto il ricorso la persona invalida riceverà in unica soluzione le mensilità arretrate a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Domande frequenti
Quanto costa fare ricorso avverso il verbale di invalidità?Oltre agli oneri per l’assistenza legale (ALA Studio avvocati potrà fornire un preventivo gratuito) sono dovuti dei costi fissi previsti dalla legge:
- 27 euro di marca da bollo
- 43 euro di contributo unificato (che non deve essere versato se il reddito del ricorrente è inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, che attualmente è di euro 34.481,46).
I tempi della procedura variano a seconda del Tribunale. A Roma attualmente sono necessari dai 9 ai 12 mesi; a Bracciano dai 7 ai 10 mesi.
Da quando parte l’assegno di accompagnamento?L’erogazione dell’indennità viene corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. In caso di ricorso e se il ricorso viene vinto al ricorrente verranno erogate in un’unica soluzione le rate arretrate.