Interdizione dei minori all’ultimo anno della minore età

Interdizione dei minori all’ultimo anno della minore età

Fino al 18esimo anno di età i minori, salvo altre disposizioni, sono soggetti alla tutela dei genitori o di eventuali tutori. Secondo l’articolo 416 del Codice Civile quando un minore per motivi di nascita presenta dei deficit tali da comprometterne totalmente la capacità di intendere e volere è necessario attivarsi nell’ultimo anno della minore età (il 17esimo) per richiedere l’interdizione che scatterà al compimento del 18imo anno di età e che permetterà così a genitori e tutori di continuare a detenere la tutela della persona anche con il sopraggiungere della maggiore età. Il nostro studio legale esperto di minori e diritto di famiglia può aiutare genitori e tutori a fare domanda di interdizione.

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