La Riforma Cartabia: cos’è e cosa cambia su separazione e divorzio dopo la sua approvazione

5 Marzo 2025

Di ALA

Durante il Governo Draghi (2021 – 2022) in Italia ha operato la figura di Marta Cartabia, giurista, accademica e magistrata italiana già Presidente della Corte Costituzionale (2019-2020) e in seguito Ministra della Giustizia. Cartabia è ricordata soprattutto per un insieme di interventi legislativi volti a semplificare e velocizzare alcuni aspetti della macchina giudiziaria italiana. Questi interventi sono noti con il nome appunto di “Riforma Cartabia” e rappresentano lo sforzo in ambito giudiziario operato dal governo di allora per recepire le richieste della Commissione Europea di velocizzare e snellire la struttura giudiziaria italiana in modo da renderla compatibile con l’implementazione del PNNR post pandemico.

Tra i vari aspetti toccati dalla riforma viene affrontato anche quello relativo alle modalità e ai tempi di divorzio e separazione. Con la nuova riforma infatti, le parti possono decidere di presentare direttamente, con la domanda di separazione personale dei coniugi anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). Il c.d. cumulo delle domande.

Come funzionano separazione e divorzio dopo la Riforma Cartabia

A seguito della riforma Cartabia (D.lgs 149/2022) sono state introdotte numerose novità in materia di separazione e divorzio, una tra tutte, l’art 473 n.49 c.p.c. che prevede la possibilità di richiedere al medesimo Giudice e con il medesimo atto sia la separazione dei coniugi, sia il divorzio.

La procedura è pensata per diminuire i tempi previsti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e prevede che, nel primo atto introduttivo del giudizio, la parte che instaura il procedimento, debba richiedere sia la domanda giudiziale di separazione che quella di divorzio, allegando tutta la documentazione richiesta normativamente nonché i mezzi di prova.

Entro 90 giorni dal deposito dell’atto introduttivo, il Giudice fissa l’udienza di separazione, ove i coniugi dovranno presentarsi personalmente in Tribunale.

Per ottenere il divorzio occorreranno ulteriori 6 mesi, se trattasi di divorzio consensuale oppure 12 mesi se trattasi di divorzio giudiziale. Se si è in presenza di figli minori, la nuova riforma prevede il deposito, insieme a tutta la documentazione fiscale e di famiglia, anche di un piano genitoriale, in cui verranno indicate tutte le informazioni e gli accordi utili per la gestione dei figli minori.

Gli strumenti previsti dalla normativa prevedono anche la possibilità di addivenire ad un accordo tra coniugi, non alla presenza del Giudice bensì in sede di negoziazione assistita, solamente però se la separazione è consensuale. In questo caso, anche in presenza di figli minori, i coniugi si dovranno affidare ognuno ad un avvocato diverso, così come previsto per legge (L.162/14).

Il legale nominato invierà a controparte una lettera invitandolo a stipulare la convenzione di negoziazione assistita entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio della missiva.

L’altro coniuge nominerà un suo legale di fiducia, il quale, rispondendo all’invito a stipulare la negoziazione assistita, porrà le basi per addivenire ad un accordo tra I coniugi.

Gli avvocati nominati dunque procederanno ad esperire la negoziazione assistita, cercando di far addivenire I coniugi ad un accordo su tutti gli aspetti della separazione quali:

  • Mantenimento
  • assegnazione casa familiare
  • affidamento e collocamento dei figli minori
  • assegno unico e tutti gli aspetti patrimoniali e non che disciplinano I rapporti familiari.

La procedura di negoziazione assistita ha una durata minima di 30 giorni e una durata massima di 3 mesi.

Negoziazione assistita: come funziona l’accordo raggiunto

In presenza di figli minori, l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita sarà trasmesso dagli avvocati entro 10 giorni dalla sottoscrizione al Pubblico Ministero del Tribunale competente, il quale, lo autorizza se rispondente all’interesse della prole.

In assenza di figli minori, invece, l’accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa anomalie, trasmette il nullaosta direttamente agli avvocati.

Una volta autorizzato l’accordo, sia se si tratti di accordo con la presenza di figli minori che non, lo stesso è in tutto e per tutto equiparato ai provvedimenti giudiziali in materia, dunque ha la medesima efficacia di una sentenza emessa da un Giudice.

I legali delle parti hanno l’obbligo di trasmettere copia autentica entro 10 giorni dal nullaosta all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto al fine di poter trascrivere l’avvenuta separazione e/o divorzio nei registri di stato civile.

Se fallisce la negoziazione assistita?

Al termine dei 3 mesi, se I coniugi non sono riusciti ad addivenire ad un accordo, la negoziazione assistita si considera conclusa e si dovrà per forza adire il competente Tribunale per far valere le proprie ragioni. Vi è anche la probabilità che l’altro coniuge non risponda all’invito del legale di aderire alla negoziazione assistita.

In questo caso, l’art. 4 della  L.162/2014, stabilisce che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto, possono essere valutati dal Giudice al fine della condanna alle spese di un eventuale giudizio in Tribunale.

Se l’altro coniuge non risponde all’invito, il coniuge che ha iniziato la procedura di negoziazione assistita si vedrà costretto ad intraprendere l’azione giudiziaria presso il Tribunale competente.

Riforma Cartabia: un primo bilancio

A due anni dall’entrata in vigore della Riforma i primi effetti sono già visibili:

  • Riduzione del numero di udienze con relativa diminuzione dei costi per le parti e per lo stato
  • Riduzione dei tempi necessari per concludere l’iter
  • Riduzione del numero di percorsi di separazione e divorzio che finiscono con una causa in tribunale
  • Rafforzamento del ruolo degli interessi dei minori che vengono ora posti sempre al centro delle decisioni
  • Riduzione dello stress emotivo per le famiglie: procedure più rapide e agili riducono il carico che grava sulle parti

In sintesi, la Riforma Cartabia ha reso separazioni e divorzi più semplici e rapidi, alleggerendo il carico dei tribunali e favorendo soluzioni più consensuali.

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