Impugnare una donazione: chi può farlo, per quali motivi e in che termini
14 Settembre 2026
Quando in una famiglia si scopre che una casa, un terreno o una somma importante sono già stati donati a qualcuno, la domanda è quasi sempre la stessa: si può ancora fare qualcosa? La parola che tutti usano è «impugnare», e chi si rivolge a noi di ALA Studio Legale la usa per indicare cose molto diverse fra loro.
Il punto è proprio questo: impugnare una donazione non è un’azione sola. Sotto la stessa parola convivono tre strade distinte, che hanno presupposti diversi, si aprono in momenti diversi e — soprattutto — non sono a disposizione delle stesse persone. Sbagliare strada, in questa materia, di solito significa scoprirlo quando i termini sono già scaduti.
In questo articolo mettiamo in fila le tre azioni, chiariamo chi può usare ciascuna e quanto tempo ha per farlo, e ci fermiamo sui due casi che nella pratica generano più confusione: la donazione di un immobile con l’usufrutto riservato e la casa donata anni fa a uno dei figli.
Chi può impugnare una donazione
Una donazione può essere contestata da tre categorie di persone, e ciascuna dispone di un’azione diversa.
Il donante — chi ha donato — può chiedere l’annullamento della donazione se al momento dell’atto non era capace di intendere e di volere o il suo consenso era stato estorto con inganno o violenza; può chiederne la revoca se il donatario si è reso colpevole di ingratitudine o se dopo la donazione è nato o è stato scoperto un figlio.
Gli eredi legittimari — il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, i genitori — possono agire con l’azione di riduzione, ma solo dopo la morte del donante e solo se la donazione ha eroso la quota di eredità che la legge riserva loro. Le quote esatte spettanti a ciascuno variano a seconda di chi concorre alla successione (ad esempio coniuge e figli insieme, oppure coniuge e ascendenti), e vanno calcolate caso per caso.
I creditori del donante possono esperire l’azione revocatoria ordinaria, che non cancella la donazione ma la rende inefficace nei loro confronti, così da poter aggredire ugualmente il bene donato.
Chi non si trova in una di queste tre posizioni non può impugnare la donazione di un altro, per quanto la ritenga ingiusta.
Riferimenti: artt. 775, 800-809, 553-564 e 2901 del Codice civile. A cura dell’Avv. Mara Liberati. Ultima verifica: 11 settembre 2026.
Le tre strade che si chiamano tutte «impugnare»
Hai donato tu e vuoi tornare indietro
Qui le azioni sono due e sono entrambe del donante. L’annullamento riguarda la validità dell’atto: la donazione fatta da chi, anche solo in quel momento e anche senza essere interdetto, non era in grado di capire cosa stava firmando, o da chi è stato raggirato o minacciato. La revoca non tocca la validità dell’atto ma lo scioglie per un fatto successivo: l’ingratitudine del donatario, oppure la nascita o la scoperta di un figlio che al momento della donazione non c’era.
Sono i due casi in cui si muove chi ha donato, e li abbiamo trattati per esteso nella pagina dedicata: revoca e annullamento di una donazione di immobile.
Sei un erede e la donazione ha intaccato la tua quota
La legge riserva a coniuge, figli e — in mancanza di figli — genitori una quota dell’eredità che il defunto non può togliere loro, né con un testamento né con le donazioni fatte quando era in vita. Se quella quota risulta intaccata, il legittimario leso può chiedere al giudice di ridurre le donazioni, partendo dall’ultima e risalendo indietro nel tempo.
Attenzione a due cose che sorprendono spesso: l’azione si apre solo con la morte del donante, e il conto non si fa sul patrimonio lasciato, ma su quello ricostruito aggiungendo idealmente tutto ciò che era stato donato in vita. È il motivo per cui una donazione di vent’anni prima può tornare a pesare su una successione di oggi.
Il percorso, i calcoli e i presupposti sono spiegati nella pagina dedicata: azione di riduzione per lesione di legittima.
Sei un creditore del donante
Chi ha un credito verso una persona che, invece di pagare, dona i propri beni a un familiare, non deve far annullare la donazione: deve farla dichiarare inefficace nei propri confronti. È l’azione revocatoria ordinaria, e serve a poter pignorare il bene donato come se fosse rimasto nel patrimonio del debitore. Il donatario resta proprietario verso tutti gli altri.
È una strada che appartiene al recupero del credito più che al diritto delle successioni, e segue regole e tempi suoi.
I termini: quanto tempo hai, e da quando si conta
È la parte che decide la maggior parte dei casi, perché ogni azione ha un orologio diverso e non tutti partono dallo stesso momento.
- Annullamento: cinque anni. Il termine non decorre dalla firma, ma dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’inganno; nei casi di incapacità naturale, di regola dal giorno della donazione, salvo le ipotesi in cui sopravvenga un’interdizione o inabilitazione.
- Revoca per ingratitudine: un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto.
- Revoca per sopravvenienza di figli: cinque anni dalla nascita del figlio o dalla notizia della sua esistenza.
- Azione di riduzione: dieci anni, che per le donazioni si contano dall’apertura della successione, cioè dalla morte del donante.
- Azione revocatoria: cinque anni dalla data dell’atto di donazione.
- Nullità per vizio di forma: l’azione per farla accertare non si prescrive. La donazione richiede l’atto pubblico davanti al notaio con due testimoni, e senza quella forma l’atto è nullo: chiunque vi abbia interesse può farlo accertare in qualunque momento. Va però tenuto presente che, se il donatario ha posseduto il bene per il tempo necessario, può comunque diventarne proprietario per usucapione, indipendentemente dalla nullità della donazione.
C’è poi un termine che non riguarda l’azione ma il bene, e che in pratica conta quanto gli altri: vent’anni dalla trascrizione della donazione. Trascorsi quelli, il legittimario che vince la causa può ottenere solo l’equivalente in denaro dal donatario, ma non può più recuperare l’immobile da chi nel frattempo lo ha acquistato in buona fede. Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono però notificare un atto di opposizione alla donazione (art. 563 c.c.), che sospende il decorso di quel termine finché non viene rinunciato o non perde efficacia.
La donazione di un immobile con l’usufrutto riservato
È la forma più diffusa: il genitore dona ai figli la nuda proprietà della casa e si tiene l’usufrutto, continuando ad abitarci finché vive. Molti la considerano una mezza donazione. Non lo è.
Alla morte del donante l’usufrutto si estingue e si ricongiunge alla nuda proprietà: il figlio si ritrova proprietario pieno. E quando si tratta di ricostruire il patrimonio per verificare se le quote riservate sono state rispettate, il bene non entra nel conto per il valore ridotto della nuda proprietà di allora, ma per quello che ha alla morte del donante, a usufrutto ormai spento.
La conseguenza pratica è che una donazione di questo tipo pesa sulla successione molto più di quanto pesasse il giorno in cui è stata fatta, ed è fra le prime a essere aggredita da chi agisce in riduzione. È anche il motivo per cui la domanda «la donazione con usufrutto è impugnabile?» ha una risposta breve — sì, esattamente come le altre — e una lunga, che dipende da quanto vale oggi l’immobile e da quanti sono gli eredi.
«Mio fratello ha già avuto la casa»: collazione e riduzione non sono la stessa cosa
Quando un genitore ha donato un immobile a uno solo dei figli, gli altri si trovano davanti a due istituti diversi e li confondono quasi sempre.
La collazione è un’operazione di divisione: alla morte del genitore, ciò che i figli e il coniuge hanno ricevuto in donazione torna idealmente nella massa da dividere, così che le parti risultino pari. Non serve una causa e non serve dimostrare che qualcuno è stato leso: opera perché la legge presume che il genitore volesse fare un anticipo, non un favore. Si può escludere solo se il donante l’ha detto espressamente nell’atto, e comunque entro il limite della quota disponibile.
La riduzione, invece, è un’azione giudiziale che serve quando la quota riservata è stata effettivamente intaccata. Si propone contro chi ha ricevuto, e chiede al giudice di ridurre la donazione fino a ricostituire la legittima.
In pratica: se l’asse si può ancora dividere in modo equilibrato, si parla di collazione; se la donazione ha svuotato l’eredità, serve la riduzione. Capire in quale dei due casi ci si trova è la prima cosa da fare, ed è un conto, non un’impressione.
Cosa serve per capire se hai una strada percorribile
Per una prima valutazione seria servono pochi documenti, quasi tutti già in possesso della famiglia:
- la copia dell’atto di donazione, o in mancanza una visura catastale e ipotecaria sull’immobile, da cui risulta anche la data di trascrizione;
- il certificato di morte del donante e lo stato di famiglia storico, per stabilire chi sono i legittimari;
- l’eventuale testamento, anche olografo;
- un elenco dei beni residui e delle altre donazioni fatte in vita, anche di denaro;
- le date: quella della donazione, quella della morte, e quella in cui si è saputo del fatto che si vuole far valere.
Con questi elementi si capisce quasi sempre quale delle tre azioni è aperta e se i termini sono ancora utili. Se invece la donazione riguarda un testamento che ritieni invalido, il percorso è un altro e lo trovi qui: impugnazione e nullità del testamento olografo.
Domande frequenti
Sì, ma non da chiunque e non sempre. Esistono tre azioni diverse — annullamento, revoca e riduzione — e ciascuna spetta a soggetti diversi: il donante, gli eredi legittimari o i creditori. La prima cosa da stabilire è in quale delle tre posizioni ci si trova.
Il donante può chiedere l’annullamento o la revoca anche da vivo, e i suoi creditori possono agire in revocatoria. L’azione di riduzione degli eredi, invece, non è proponibile finché il donante è in vita: si apre solo con la successione.
Sì, allo stesso modo di qualunque altra donazione. Cambia il peso: alla morte del donante l’usufrutto si estingue e il bene viene valutato come piena proprietà, quindi la donazione incide sulla legittima più di quanto sembrasse al momento dell’atto.
Dipende dall’azione: un anno per la revoca per ingratitudine, cinque per l’annullamento e per la revocatoria, dieci per la riduzione dalla morte del donante. La nullità per difetto di forma, invece, non si prescrive.
Stai valutando se impugnare una donazione, oppure hai ricevuto una contestazione su una donazione che ti è stata fatta? Ogni caso dipende da date, gradi di parentela e valori che vanno letti insieme. Lo Studio ALA offre un colloquio orientativo per capire quale delle tre strade, se ce n’è una, riguarda la tua situazione.
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Di Avvocato Mara Liberati
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