La Legge prevede una serie di strumenti volti a prevenire lo sfruttamento di minori che intraprendono un percorso professionale nell’ambito artistico, sportivo o pubblicitario.
La tutela dell’immagine del minore è infatti un tema molto delicato che deve essere affrontato con le dovute precauzioni.
In linea generale l’art. 96 della legge sul diritto di autore stabilisce che il ritratto di una persona non possa essere esposto, riprodotto o commercializzato senza il consenso di questa.
Quando si tratta di minori, è necessario effettuare una comparazione tra diritto di riservatezza e diritto di cronaca e critica, infatti chiunque decida di diffondere immagini di minori si prende carico della responsabilità di stabilire che la pubblicazione sia nell’effettivo interesse del minore e che non ne leda il suo stato psico-fisico.
Il consenso del ritratto del minore è dunque un atto di straordinaria amministrazione perchè dispone di diritti personalissimi e fondamentali con riflessi di carattere patrimoniali. Per tale motivo il consenso deve essere prestato da entrambi i genitori, senza necessità del consenso del Giudice tutelare e può essere manifestato in qualsiasi modo, non necessitando di forma scritta.
In mancanza del consenso di anche solo un genitore, il contratto di sponsorizzazione relativo ad un minore deve ritenersi nullo per illiceità dell’oggetto e per la violazione dell’art.96 della legge sul diritto d’autore.
Il nostro Studio Legale è al fianco di genitori e tutori che si trovano in questa circostanza e vogliono conoscere i propri diritti e i propri doveri. Contattaci senza impegno per conoscere nel dettaglio il nostro servizio e ricevere una nostra consulenza.