Accertamento della paternità
La legge italiana prevede la possibilità di ottenere il riconoscimento della paternità o della maternità di un figlio o di una figlia nati fuori dal matrimonio o comunque non riconosciuti da uno dei due genitori al momento della nascita. Si tratta dell’articolo 269 del Codice Civile che spiega come la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità può avvenire solo nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. Il riconoscimento di figlio naturale permette a un figlio fino a quel momento non riconosciuto – o al suo tutore in caso di minore età – di avanzare richiesta di risarcimenti, mantenimento, alimenti e tutti quei benefici che normalmente stabiliscono i doveri dei genitori nei confronti della prole e che fino a quel momento non sono stati ottemperati. È per questo motivo che un figlio naturale ha tutto l’interesse a ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità soprattutto nel caso in cui sussista la possibilità di accedere a potenziali benefici economici che rappresentano un diritto che deve essere riconosciuto.
Importante: l’azione volta a ottenere la dichiarazione di paternità e maternità è imprescrittibile: può essere quindi esercitata in qualsiasi momento anche a distanza di tanti anni dalla nascita.
Il test del DNA e la procedura per il riconoscimento
Durante l’iter processuale in cui si cerca di ottenere la dichiarazione di paternità o maternità arriva il momento della prova in grado di stabilire legalmente il nesso genitore – figlio. La legge non considera solo come prova le dichiarazioni di una delle due parti che sostengono che all’epoca del concepimento esistesse una qualche forma di rapporto a cui ricondurre il concepimento stesso. La prova principale, quindi, resta quella del test del DNA che può stabilire senza alcun margine di dubbio il rapporto di genitore – figlio. È bene ricordare tuttavia che il supposto genitore non è obbligato a sottoporsi al test del DNA. Tuttavia l’orientamento delle recenti sentenze della Cassazione (Cass. sent. n. 3470/2016, n. 25675/2105, n. 13885/2015) è abbastanza netto: quando un genitore si rifiuta di sottoporsi agli esami ematologici o del DNA questo rappresenta né più né meno che un implicito riconoscimento di paternità e può mettere il giudice in condizione di emettere la sentenza di dichiarazione giudiziale.
Il ricorso per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità può essere intentato dal figlio maggiorenne, dal genitore del figlio se minorenne – con il suo consenso se maggiore di 16 anni – o dal tutore legale del minore.
Una volta ottenuto il riconoscimento il figlio maggiore di età può decidere se mantenere il cognome della madre o acquisire il cognome del padre, il legislatore lascia al figlio la facoltà di decidere.
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Contattaci e richiedi un colloquio orientativoRiconoscimento paternità e dichiarazioni giudiziali di paternità e maternità
in breve
- La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità permette il riconoscimento del figlio naturale che ne fa richiesta
- L’azione è imprescrittibile: può essere fatta richiesta finché il presunto genitore è in vita e entro due anni dalla sua morte
- La prova principale è rappresentata dal test del DNA
Domande frequenti
Se il giudice dispone l’esecuzione del test del DNA il genitore è obbligato a eseguirlo?Il genitore non è obbligato a eseguire il test del DNA anche se a disporlo è stato il giudice. Tuttavia il suo rifiuto può essere letto dal giudice come un’implicita ammissione di paternità o maternità.