Matrimonio dei minorenni – art 84 cc

Matrimonio dei minorenni – art 84 cc

La legge in Italia con l’art. 84 cc stabilisce l’impossibilità di sposarsi per i minori di 18 anni. Tuttavia lo stesso articolo prevede un’eccezione secondo cui è possibile contrarre matrimonio per i minori di almeno 16 anni di età se sussistono gravi motivazioni. Per ottenere tale deroga è necessario rivolgersi al Tribunale dei Minorenni ed essere assistiti da un legale esperto in diritto di famiglia e diritto e dei minori.

Per un minore che decida di sposarsi non è obbligatoria l’assistenza di un legale. Si tratta però di situazioni spesso delicate che è opportuno affrontare con l’aiuto di avvocati esperti, in grado di comprendere la situazione affiancando l’assistito a ogni passo. ALA Studio di avvocati offre professionisti con esperienza decennale nel diritto di famiglia e tutela dei minori. Non esitare a contattarci.

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L’art. 84 del Codice Civile esclude il matrimonio per i minorenni e stabilisce che, solo a partire dal raggiungimento della maggiore età – 18 anni – è possibile sposarsi. Lo stesso articolo però prevede una deroga e ne stabilisce il quadro giuridico.

Infatti se sono presenti la maturità psico-fisica e gravi motivazioni è prevista la possibilità di contrarre matrimonio per i minorenni che abbiano compiuto sedici anni di età. Se il minore non ha ancora compiuto sedici anni è categoricamente esclusa la possibilità di sposarsi: l’età minima per sposarsi resta infatti stabilita a diciotto anni compiuti, mentre per sposarsi con la deroga prevista dalla legge l’età minima è quella di sedici anni compiuti. Prima dei sedici anni non è in alcun modo possibile contrarre matrimonio in Italia.

Come richiedere l’ammissione al matrimonio del minore

Il minore che abbia compiuto sedici anni che intende contrarre matrimonio dovrà rivolgersi al Tribunale dei Minorenni della circoscrizione di residenza per richiedere l’autorizzazione al matrimonio.

All’istanza andranno allegati i seguenti certificati:

  • certificato di nascita
  • certificato di residenza
  • stato di famiglia
  • certificato medico che descriva dettagliatamente e motivandola l’evoluzione psicofisica del richiedente
  • eventuale certificato medico di gravidanza (se la richiedente è incinta)

Se entrambi i soggetti che intendono contrarre matrimonio sono minori dovranno ciascuno rivolgersi al Tribunale dei Minorenni di competenza della propria circoscrizione di residenza.

Il minore dovrà firmare la richiesta di proprio pugno e non potranno farlo i genitori o il tutore al suo posto.

Se il minore è cittadino straniero residente in Italia dovrà ottenere l’autorizzazione sia dal Tribunale dello stato straniero sia da quello italiano. Se il minore straniero ha meno di sedici anni e la legge del suo Stato prevede la possibilità di contrarre matrimonio non potrà comunque sposarsi in Italia.

Procedura per l’ammissione del minore al matrimonio

Una volta depositata l’istanza per essere ammesso al matrimonio, il minore dovrà attendere la sentenza del Giudice.

Per prima cosa il Giudice provvederà ad accertare la maturità psicofisica del minore per sostenere gli obblighi e le responsabilità che derivano dal matrimonio.
In passato si procedeva a verificare che tale maturità fosse pari a quella di un maggiorenne almeno diciottenne.
Oggi si procede a constatare che il minore  non presenti disturbi di personalità, anomalie del carattere o patologie della sfera neuro-psichica che escludono o riducono fortemente le sue capacità intellettive e/o volitive, rendendolo condizionabile.

Verranno poi considerati i gravi motivi addotti dal richiedente e ne verrà valutata la fondatezza.

Il Tribunale, in genere tramite i servizi sociali del territorio, si occupa di acquisire informazioni per accertare la maturità psico-fisica del minore richiedente e la fondatezza delle gravi motivazioni addotte.

Il Giudice dovrà sentire il pubblico ministero e i genitori (o il tutore) del minore: la loro audizione non è volta a constatare se essi siano d’accordo o meno ma è semplicemente prevista dal procedimento per l’ottenimento di tutte le informazioni possibili e  la verifica di tutte le condizioni in cui si svolge la richiesta del minore di potersi sposare.

Se sussistono i presupposti il Giudice autorizza il minore al matrimonio  con un decreto emesso in camera di consiglio e può nominare un curatore speciale che assista il minore nelle scelte contrattuali del matrimonio (ad esempio se scegliere la comunione dei beni o la separazione dei beni).

Il curatore speciale viene nominato dal Tribunale quando il minore non può essere assistito dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o dal tutore, oppure quando tra questi e il minore ci sia un conflitto di interessi.

Il decreto del Tribunale è comunicato al pubblico ministero, ai genitori (o al tutore) e al minore richiedente.

Se il Giudice rigetta l’ammissione al matrimonio il minore richiedente può fare ricorso alla corte d’appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. 

Solo il pubblico ministero e non i genitori invece possono fare ricorso nel caso in cui il decreto ammetta il minore al matrimonio.

Quali sono i casi gravi per cui è possibile ammettere un minore al matrimonio

Una delle gravi motivazioni a cui i Tribunali fanno particolare attenzione è lo stato di gravidanza della minore che chiede di potersi sposare.
Non è infatti sufficiente che la giovane donna sia incinta e il Tribunale oggi scoraggia le soluzioni del matrimonio riparatore. Oltre alla gravidanza è necessario che la minore abbia una sufficiente maturità e che sia indipendente psicologicamente dai propri genitori. Sono inoltre necessarie le condizioni perché gli sposi possano condurre una vita autonoma e dare al nascituro un ambiente familiare unito e stabile.

Lo status di more uxorio dei nubendi è un’altra possibile grave motivazione che il Tribunale può prendere in considerazione. Se infatti i futuri sposi convivono già come se fossero sposati, lavorano e sono economicamente indipendenti potrebbero voler soddisfare la seria aspirazione di fondare una famiglia che possa godere dell’approvazione dell’ambiente sociale in cui vivono. Infatti la convivenza more uxorio potrebbe esporre la coppia – ad esempio in contesti più piccoli e ristretti di provincia – a una riprovazione sociale in quanto non riconosciuta nel sistema di valori in cui il contesto sociale si riconosce.

Tra le gravi motivazioni prese in considerazione e verificate dal Giudice c’è anche l’esperienza che il minore vive nella famiglia di origine. Se il minore subisce abusi o violenze psicologiche, fisiche e/o sessuali il Tribunale valuterà se il matrimonio è necessario per superare queste pericolose esperienze una volta accertata la maturità psico-fisica del richiedente.

Matrimonio dei minori ed emancipazione dai genitori

In passato l’emancipazione poteva essere richiesta al Giudice dal minore che avesse compiuto sedici anni di età o dai suoi genitori. L’emancipazione permette di acquistare anticipatamente (ma non prima dei sedici anni) la Capacità di Agire (o Capacità Legale) che si acquisisce solo una volta compiuti i diciotto anni e raggiunta la maggiore età. Tale capacità è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici finalizzati ad acquistare o ad esercitare i propri diritti e ad assumere obblighi (come ad esempio amministrare il proprio patrimonio, firmare contratti ecc.). Oggi, con l’abrogazione degli artt. 391, 398 e 399 del Codice Civile, non è più possibile richiedere anticipatamente l’emancipazione dai genitori ma essa si può ottenere solo con il matrimonio, qualora questo venga approvato dal Tribunale dei Minorenni.

Con il matrimonio dunque il minore acquisisce di diritto l’emancipazione dai genitori che quindi non hanno più il diritto di rappresentarlo legalmente. Tuttavia ci sono casi in cui il minore sposato ha ancora il diritto di essere mantenuto dai genitori.

Anche in caso di matrimonio e di sentenza di emancipazione, il Giudice nomina comunque un curatore (ad esempio i genitori o il coniuge più grande) per riscuotere capitali e sporgere denuncia o partecipare a un procedimento legale, mentre è autorizzato a svolgere autonomamente, come se fosse maggiorenne, tutte le attività di ordinaria amministrazione.

Per svolgere attività di straordinaria amministrazione, il minore sposato emancipato dovrà ottenere prima il consenso del curatore e poi quello del Giudice.

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Matrimonio dei minorenni – art 84 cc
in breve

  • In Italia l’art.84 cc stabilisce che solo i maggiorenni (18 anni compiuti) possono contrarre matrimonio.
  • Lo stesso articolo prevede un’eccezione e ne stabilisce i limiti di legge: si possono sposare i minorenni se hanno compiuto 16 anni, se dimostrano maturità psico-fisica e in presenza di gravi motivazioni.
  • I minori di 16 anni non possono in alcun modo sposarsi in Italia.
  • È necessario presentare l’istanza presso il Tribunale dei minorenni della circoscrizione di residenza.

Domande frequenti

Qual è l’età minima per sposarsi in Italia?

In Italia solo i maggiorenni (maggiori di 18 anni) possono contrarre matrimonio. L’art. 84 cc che stabilisce questa norma prevede anche una deroga: in presenza di maturità psico-fisica e di gravi motivazioni si possono sposare i minori purché abbiano compiuto 16 anni.

È possibile sposarsi a 15 o a 14 anni in Italia?

No, non è possibile. Non è possibile neppure se il richiedente è cittadino straniero di uno Stato che lo permetterebbe.

È necessario il consenso dei genitori per richiedere l'ammissione al matrimonio del minore?

No, non è necessario il consenso dei genitori. Il Giudice tuttavia è tenuto ad ascoltarli per ottenere tutte le informazioni utili a emettere la sentenza.

Come avviene l’emancipazione del minore dai genitori?

Secondo il codice civile (art 84 cc), è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia stato ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. Il minore può raggiungere l’emancipazione dai genitori (non essere più soggetto alla responsabilità genitoriale) solo se ammesso al matrimonio dal Tribunale.

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