Cos’è l’adozione speciale o adozione in casi particolari
L’adozione in caso particolare è normata dalla Legge 04/05/1983, n. 184 Art. 44 ed è prevista in quelle circostanze in cui non è possibile ricorrere all’adozione legittimante tradizionale. Si tratta di un tipo di adozione in cui il minore mantiene una serie di legami con la famiglia d’origine e, allo stesso tempo, stringe dei legami particolari con i genitori adottanti. Si tratta quindi di un’adozione che si fonda sul consenso delle parti interessate: l’adottante, l’adottato e la famiglia dell’adottato (o chi ne ha la tutela).
Condizioni e requisiti per l’adozione in casi particolari
Ci sono diversi requisiti che devono essere soddisfatti affinché questo tipo di adozione venga approvata dal giudice.
- È possibile quando tra adottante e adottato esiste un legame di parentela entro il sesto grado
- È possibile quando adottante e adottato sono già uniti da un rapporto stabile e prolungato come quello che può scaturire da un lungo periodo di affidamento
- È possibile quando l’adottato è figlio – anche adottivo – del coniuge dell’adottante
- È possibile quando l’adottato è orfano di entrambi i genitori e handicappato
- È possibile anche per i single: essere coniugi non è fondamentale
- In alcuni casi è necessario che tra l’adottato e l’adottante ci siano almeno 18 anni di differenza
- È ovviamente necessario il consenso dell’adottante e dell’adottato (se inferiore a 14 anni il minore viene sentito in ragione della sua capacità di discernimento)
- È necessario l’assenso dei genitori e dell’eventuale coniuge convivente dell’adottato. Se tale assenso viene negato il giudice può comunque decidere di pronunciarsi per l’adozione se questa è nell’interesse del minore)
- È necessario il consenso del coniuge dell’adottante, se presente
Procedimento
L’adottante deve presentare apposita istanza presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, che viene individuato in quello ove risiede l’adottato, dichiarando la propria disponibilità all’adozione.
Il Giudice convoca tutte le persone il cui consenso è previsto per legge.
Il procedimento deve avere anche la presenza obbligatoria del pubblico ministero.
Tramite gli Assistenti Sociali e gli organi di pubblica sicurezza, il Giudice verifica l’idoneità affettiva, economica dell’adottante, la situazione famigliare dello stesso e le motivazioni che lo spingono a richiedere l’adozione.
Se il minore ha più di 14 anni deve essere sentito dal Giudice e deve dare il suo consenso, in caso fosse minore di 14 anni, il consenso deve essere dato dal legale rappresentante.
E’ altresì necessario il consenso dei genitori e del coniuge dell’adottando anche se questi non hanno mai prestato assistenza e cura al minore, qualora i o il genitore siano irreperibili, sarà il Tribunale per i Minorenni a valutare il miglior interesse per il minore.
Gli effetti dell’adozione speciale
Come detto l’adozione in casi particolari produce sia per l’adottante che per l’adottato effetti diversi rispetto alla classica adozione legittimante.
Gli effetti dell’adozione si verificano dalla data della sentenza, non vi è alcun effetto retroattivo.
Effetti per l’adottato
- L’adottato acquista lo status di figlio adottivo.
- L’adottato conserva diritti e doveri nei confronti della sua famiglia d’origine. I genitori biologici però perdono la responsabilità genitoriale.
- Il cognome dell’adottante viene anteposto al cognome dell’adottato.
- L’adottato non acquista nessun diritto e nessun legame con il resto della famiglia dell’adottante.
- L’adottato acquista i diritti successori che spettano al figlio legittimo.
- L’adottato è tenuto a somministrare gli alimenti all’adottante nei casi previsti dalla legge.
Effetti per l’adottante
- L’adottante non ha alcun diritto di successione sul figlio adottato. Questi diritti restano alla famiglia di origine.
- L’adottante ha il dovere di mantenere e istruire l’adottato. Esercitando su di lui la responsabilità genitoriale può e deve amministrare i suoi beni di cui però non ha l’usufrutto legale. Ha invece l’obbligo di investire eventuali eccedenze in modo fruttifero. Questa norma serve a impedire che l’adozione serva per mascherare un tentativo di impossessarsi dei beni dell’adottato.
- L’adottante è tenuto a somministrare gli alimenti all’adottato nei casi previsti dalla legge.
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Contattaci e richiedi un colloquio orientativoAdozione in casi particolari
in breve
- L’adozione in casi particolari è possibile in alcuni casi in cui l’adozione legittimante non può essere richiesta
- In questa adozione adottante e adottato hanno diritti e doveri particolari
- L’adottato mantiene diritti e doveri nei confronti della sua famiglia biologica