Decadenza della responsabilità genitoriale (ex patria potestà)

Decadenza della responsabilità genitoriale (ex patria potestà)

La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’art. 330 c.c. per grave condotta pregiudizievole nei confronti del figlio minorenne da parte di uno o entrambi i genitori. Si tratta di un provvedimento dalle conseguenze molto gravi e il procedimento è sempre delicato per il Giudice che dovrà esprimersi e per le parti coinvolte, per questo la legge prevede l’assistenza da parte di un avvocato. Il Giudice infatti ascolterà non solo i genitori ma nella maggior parte dei casi anche il minore (se ha superato i dodici anni di età o anche se più piccolo nel caso in cui sia in grado di discernimento).

I procedimenti per decadenza della responsabilità genitoriale richiedono l’assistenza di un legale esperto e capace a cogliere in profondità ogni situazione. Si tratta sempre di procedimenti complessi e molto delicati perché hanno per oggetto uno o entrambi i genitori come minaccia per la crescita del figlio minorenne. Il nostro studio legale mette a disposizione avvocati con esperienza decennale nel diritto di famiglia e in grado di comprendere ogni esigenza e ogni situazione con professionalità e umanità.

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La responsabilità genitoriale è l’insieme di doveri all’educazione, istruzione, formazione e mantenimento che i genitori hanno verso i figli minorenni o verso i figli maggiorenni non autonomi, indipendentemente se essi siano naturali, nati all’interno del matrimonio, nati fuori dal matrimonio o adottati.

Viene disciplinata dalla Legge 219/2012, sostituendo la nozione di “potestà genitoriale” che a sua volta, con la Legge n. 151/1975, sostituiva la ben più nota “patria potestà”.

Dalla patria potestà alla potestà genitoriale

La patria potestà identificava il diritto-dovere del padre a crescere e mantenere i figli naturali, rispecchiando una società in cui il ruolo della donna era fortemente subordinato a quello del marito o del padre. Nel 1975 la nozione di patria potestà è stata sostituita con quella di potestà genitoriale, attribuendo cioè la potestà a entrambi i genitori nell’ottica di un’uguaglianza di diritti e doveri verso i figli da parte tanto del padre quanto della madre.

Dalla potestà genitoriale alla responsabilità genitoriale

Un sostanziale punto di svolta avviene però con la Legge 219/2012 in cui la potestà viene sostituita con la responsabilità genitoriale e vengono eguagliati tutti i figli, indipendentemente se nati all’interno o al di fuori del matrimonio o se adottati.

La responsabilità genitoriale è volta non solo alla parità dei genitori ma soprattutto a sottolineare i loro doveri verso i figli secondo il principio di filiazione, cioè per il solo fatto di averli generati (principio di filiazione).

Motivi di decadenza della responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale o patria potestà)

L’art. 330 c.c. disciplina la decadenza della responsabilità genitoriale (ex decadenza della potestà genitoriale o decadenza della patria potestà).

Significa che il Giudice può dichiarare decaduto il diritto di un genitore su un figlio minore qualora violi o trascuri i doveri nei suoi confronti, così disciplinati:

  • diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione;
  • sottrazione del genitore all’obbligo di assistenza e mantenimento;
  • abbandono;
  • abuso da parte del genitore nell’esercizio dei suoi poteri arrecando grave pregiudizio al figlio. Tale pregiudizio potrà essere morale, materiale o di natura patrimoniale.

Nel caso dunque di abbandono di un figlio minorenne o nel caso di violenze o abusi esercitati verso il figlio o ripetutamente verso l’altro genitore oppure nel caso di mancato mantenimento del figlio (sia all’interno del matrimonio o in caso di divorzio o separazione), un genitore potrà andare incontro alla decadenza della responsabilità genitoriale. Se decadono entrambi i genitori (o se i figli hanno un solo genitore che decade) il Giudice provvederà a nominare un tutore per il minore fino a che non avrà raggiunto la maggiore età e l’indipendenza e l’autosufficienza.

La previsione della decadenza della responsabilità genitoriale (ai sensi dell’art. 330 c.c.) trova il suo fondamento nella centralità del diritto del figlio minorenne a crescere, ricevere cura e amore, essere educato, istruito, nonchè mantenuto, nel rispetto delle sue inclinazioni e delle sue propensioni.

Decade la responsabilità genitoriale ma non l’obbligo al mantenimento

La pronuncia di decadenza da parte del Giudice viene emessa per esigenze di tutela dell’incolumità dei figli minori messa in pericolo dalla condotta pregiudizievole del genitore. 

Il presupposto è dunque la grave violazione dei doveri previsti dalla responsabilità genitoriale, prescindendo dal concreto pericolo di reiterazione del comportamento lesivo o dalla coscienza della lesività.

La decadenza della responsabilità genitoriale non prevede però anche la decadenza dall’obbligo di mantenimento economico e morale. Il genitore decaduto non potrà più rappresentare legalmente il figlio e perderà i suoi diritti sulla prole ma non il dovere al suo mantenimento.

Limitazioni della responsabilità genitoriale

Mentre l’art. 330 c.c. disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale), invece gli artt. 333 e 334 si riferiscono ai provvedimenti di limitazione della responsabilità

La limitazione della responsabilità genitoriale è disposta dal Giudice quando la condotta del genitore non risulta così grave da rendere necessario un pronunciamento di decadenza ma appare comunque pregiudizievole per il figlio. In tal caso il Giudice adotta i provvedimenti di limitazione che ritiene opportuni, sulla base delle circostanze, nel superiore interesse del minore.

Ricorso per richiedere la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale

Il ricorso al Tribunale per richiedere la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale è può essere presentato: 

  • dall’altro genitore,
  • dai parenti del minore 
  • dal Pubblico Ministero (in seguito a segnalazioni di enti terzi come ad esempio la scuola).

In tal caso il Giudice valuterà attentamente il ricorso al Tribunale che potrà contenere:

  • la richiesta di provvedimenti urgenti
  • la richiesta di allontanare il genitore dalla residenza familiare
  • la richiesta di allontanare il figlio dalla residenza familiare (da entrambi i genitore)

Il Giudice, sulla base delle circostanze, potrà prendere provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale oppure pronunciarsi per la decadenza.

Rinuncia alla responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale o patria potestà)

Non è raro, soprattutto nei casi di divorzio o separazione con figli minori o nei casi di figli nati fuori dal matrimonio, che uno dei genitori voglia rinunciare alla responsabilità genitoriale

Come è facilmente immaginabile da quanto scritto fino a qui, la legge non prevede in alcun modo la rinuncia a tale dovere nei confronti dei figli. Alla domanda quindi se è possibile rinunciare alla responsabilità genitoriale la risposta è solo una: no.

La responsabilità genitoriale si può solo perdere o può essere limitata da un Giudice in sede processuale, in seguito al ricorso da parte dei soggetti legittimati a richiederla per uno o entrambi i genitori.

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Decadenza della responsabilità genitoriale (ex patria potestà)
in breve

  • La patria potestà è stata sostituita dalla potestà genitoriale e poi dalla responsabilità genitoriale, mettendo sempre più al centro il dovere dei genitori verso i figli e i loro diritti a essere educati, istruiti e mantenuti.
  • La decadenza dalla responsabilità genitoriale è disciplinata dall’art. 330 c.c. nel caso in cui uno o entrambi i genitori: abbandonano il minore; si sottraggono al loro mantenimento; esercitino un abuso dei loro poteri o violenza verso i figli o il partner.
  • Sono legittimati a fare ricorso di decadenza: l’altro genitore; i parenti del minore; il Pubblico Ministero (su segnalazione di enti terzi, per esempio la scuola).
  • Il Giudice può esprimersi per la decadenza o per la limitazione della responsabilità genitoriale.
  • La decadenza della responsabilità genitoriale non fa decadere l’obbligo di mantenimento dei figli minori (o maggiorenni non autonomi)
  • Non è possibile in alcun modo rinunciare alla responsabilità genitoriale.

Domande frequenti

Che cos’è la responsabilità genitoriale?

È l’insieme dei doveri, disciplinati dalla Legge 219/2012, che i genitori hanno nei confronti dei figli minorenni a crescerli, educarli, formarli, istruirli e mantenerli in base alle loro inclinazioni. La responsabilità genitoriale sostituisce la potestà genitoriale e la patria potestà mettendo al centro il supremo interesse dei figli e uguagliando tutti i figli, sia se nati dentro o fuori dal matrimonio o se adottati.

Quali sono i motivi di decadenza dalla responsabilità genitoriale?

Si tratta di gravi motivi disciplinati dall’art.330 c.c. In particolare uno o entrambi i genitori decadono se: abbandonano il minore; se la loro condotta mette a rischio l’incolumità fisica, materiale e morale del minore; se abusano del loro potere sul minore; se compiono atti gravi di violenza contro l’altro genitore.

Chi può fare ricorso al Tribunale per richiedere la decadenza della responsabilità genitoriale?

Sono legittimati: l’altro genitore, i parenti del minore o il Pubblico Ministero (su segnalazione di istituti terzi sia pubblici che privati come ad esempio la scuola).

È possibile rinunciare alla responsabilità genitoriale (o potestà genitoriale o patria potestà)?

No, non è in alcun modo possibile rinunciare alla responsabilità genitoriale.

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