Il nostro ordinamento offre la possibilità di adottare un minore italiano o straniero, che si trovi in uno stato di abbandono perché totalmente privo del sostegno materiale e morale della propria famiglia di origine. A seguito dell’adozione quindi si crea un rapporto di filiazione tra soggetti che non sono legati da un vincolo di sangue.
L’adozione è consentita a norma dell’art. 6 Legge n.184/83 ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o da un numero inferiore di anni se i coniugi hanno convissuto stabilmente e continuativamente per un periodo di almeno tre anni prima di contrarre matrimonio.
Questa la regola generale, vedremo nel proseguio alcune eccezioni.
Inoltre l’ età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Con tali requisiti si può inoltrare formale domanda di disponibilità all’adozione presso il Tribunale ove si risiede, contenete le proprie generalità, le dichiarazioni dei redditi, il certificato del casellario giudiziale che attesta la mancanza di condanne penali ed un certificato medico.
Una volta inoltrata la domanda, il Tribunale affida il compito ai servizi sociali di condurre un’indagine sulla coppia attraverso dei colloqui, per stabilire l’idoneità degli stessi, sia per quanto riguarda le capacità di assistenza morale e psicologica, sia per quanto attiene la sfera economico-patrimoniale.
Se tutte le indagini danno un esito positivo, la coppia viene iscritta dal Tribunale in un apposito elenco.
La disponibilità all’adozione nazionale ha la validità di tre anni dalla data di presentazione al Tribunale per i Minorenni e alla sua scadenza, la coppia può chiederne il rinnovo.
A questo punto, il Giudice, sentito il Pubblico Ministero, il minore ed i genitori, dispone l’affidamento preadottivo, che avrà la durata di un anno.
Terminato il periodo preadottivo e qualora lo stesso abbia avuto esito positivo il Giudice dichiarerà l’adozione.
A seguito dell’adozione, l’adottato assume lo stato di figlio della coppia con i medesimi diritti e obblighi di un figlio naturale, acquista il cognome del padre adottivo e non ha più rapporti con la sua famiglia di origine, ad eccezione del divieto di contrarre matrimonio con i membri della famiglia.
L’adozione internazionale
Per quanto attiene l’adozione di un minore straniero è necessario seguire un percorso differente rispetto a quello sin qui analizzato.
La fase iniziale, dunque quella di disponibilità all’adozione da parte della coppia è identica a quella delle adozioni nazionali con l’unica differenza che, in questo caso, la dichiarazione di adottabilità deve essere emessa dall’autorità del paese straniero.
Una volta che la coppia è stata dichiarata idonea ad adottare, la stessa ha un anno di tempo per rivolgersi ad un ente autorizzato, di solito un ente senza scopo di lucro che cura il procedimento nel paese straniero.
Nel corso di tutto l’iter adottivo è previsto che la coppia si rechi diverse volte nel paese di origine del minore per incontrare il bambino.
In caso di esito positivo la procedura si conclude con il ritorno in Italia del nucleo familiare.
A questo punto i genitori devono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni per richiedere il riconoscimento della sentenza emessa dall’autorità straniera e recarsi presso l’ ufficio anagrafe del Comune di residenza per registrare il minore.
Gli effetti dell’adozione internazionale sono i medesimi di quella nazionale.
Adozione da parte di persone non coniugate. (single)
Abbiamo precedentemente analizzato che la regola generale dunque è che solo una coppia possa adottare un minore, sia che si tratti di adozioni nazionali che internazionali.
Nel 2005 la Corte Costituzionale si è però trovata di fronte ad una donna single che richiedeva l’adozione di una bambina bielorussa, in stato di abbandono nel suo paese di origine e bisognosa di cure mediche, con la quale la donna aveva già instaurato un forte legame affettivo e di convivenza.
In questo caso la Corte ha ritenuto legittima l’adozione da parte di una persona non coniugata, dando nel contempo delle linee guida per casi analoghi. Ritenne infatti di poter legittimare l’adozione da parte di persona non coniugata nei seguenti casi :- qualora tra adottante e minore, orfano di padre e di madre, sussista un forte legame affettivo preesistente la morte dei genitori; – nel caso di adozione di un minore, orfano di padre e madre, affetto da malattie invalidanti ai sensi dell’art. 3 co 1 Legge 104/92 ( tale articolo definisce come persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ) ; – nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo, per esempio per le caratteristiche del minore legate all’età o alla salute e non si riesca a trovare una coppia aspirante all’adozione che abbia i requisiti adeguati per far fronte alle necessità del bambino oppure quando tra l’adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al minore.
La persona non coniugata, in questo caso, dovrà essere dichiarata idonea all’adozione di un minore da parte del Tribunale.
L’iter successivo per l’adozione segue il medesimo schema delle adozioni effettuate da una coppia coniugata e produce i medesimi effetti.
![ALA Studio Legale](https://www.alastudioavvocati.it/wp-content/uploads/2021/12/avvocato-roma-bracciano-mg-7029-1140x760.jpg)
A.L.A. Studio Legale. Al tuo fianco per i tuoi diritti
ALA Studio Legale e il suo team di avvocati esperti in diritto di famiglia ti aiuterà a presentare l’istanza di adozione presso il tribunale competente. Raccoglieremo con te la documentazione necessaria e ti aiuteremo a valutare la fattibilità della richiesta.
Contattaci e richiedi un colloquio orientativoAdozione
in breve
- L’adozione è possibile se si rispettano determinati presupposti