Mantenimento dei figli per divorzio o separazione

Mantenimento dei figli per divorzio o separazione

Affrontare il mantenimento dei figli è quasi sempre fonte di conflitto tra i genitori che si stanno separando. È una questione importante e delicata perché riguarda la crescita, l’educazione e l’istruzione della prole nonché la loro salute emotiva. Per affrontarla con tutti gli strumenti necessari il nostro studio offre ai suoi assistiti avvocati esperti e competenti nel mantenimento dei figli per divorzio o separazione. Sapremo affrontare ogni esigenza specifica mettendoti a disposizione un’assistenza legale che garantirà il pieno rispetto dei tuoi diritti e di quelli dei tuoi figli.

Se stai divorziando o ti stai separando e devi affrontare il mantenimento dei figli rivolgiti a ALA Studio di avvocati. Ti offriamo l’assistenza legale di cui hai bisogno per affrontare al meglio ogni problematica specifica: dalla verifica della correttezza del calcolo dell’assegno, ai problemi per mancato mantenimento da parte dell’altro genitore, alla rivalutazione dell’assegno di mantenimento dei figli o cosa fare con l’assegno di mantenimento una volta che il figlio è diventato maggiorenne.
La nostra esperienza e la nostra professionalità ti assicureranno il pieno rispetto dei tuoi diritti e di quelli dei tuoi figli.

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In caso di divorzio o di separazione o di cessazione della convivenza i genitori dovranno affrontare la questione del mantenimento dei figli.
Secondo la legge il mantenimento dei figli è un obbligo per entrambi i genitori che dovranno provvedere alla loro cura, alla loro istruzione e alla loro educazione.
Tale obbligo sussiste indipendentemente dal tipo di relazione che lega i genitori e quindi permane:

  • nel caso di figli nati all’interno o fuori dal matrimonio.
  • nel caso in cui i genitori non abbiano mai convissuto.
  • nel caso in cui genitori si separino, divorzino o terminano la loro convivenza.
  • nel caso in cui decada la responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale).

In nessun caso dunque un genitore è esonerato dal mantenimento economico e affettivo dei figli che ha generato.

Quando la relazione della coppia si interrompe è necessario pertanto trovare un accordo che determini come i genitori debbano provvedere al mantenimento della prole. I genitori si possono accordare per esempio sull’intestazione di una proprietà o di una nuda proprietà al figlio, oppure possono scegliere il mantenimento diretto (che non prevede il versamento di un assegno mensile ma di soddisfare direttamente le esigenze del figlio), oppure potranno accordarsi sulla somma di un assegno periodico.
Nel caso quindi di una separazione consensuale in cui la coppia abbia stabilito anche le condizioni per provvedere ai figli, il giudice verificherà che tali condizioni vadano a vantaggio dei figli e se soddisfano questo principio si limiterà a prenderne atto. Se invece le condizioni stabilite dai coniugi sono insoddisfacenti per provvedere alle esigenze della prole, il giudice interviene stabilendo le condizioni.

È difficile però che i genitori riescano a trovare un accordo e, anzi, quello del mantenimento è uno dei principali motivi di litigio tra le coppie che si stanno lasciando.

In tal caso il mantenimento – più propriamente: il contributo al mantenimento – verrà stabilito dal giudice in sede di separazione giudiziale che generalmente prevede il versamento di un assegno mensile.

Chi dovrà versare l’assegno di mantenimento?

Tale assegno per provvedere alle spese ordinarie dei figli dovrà essere versato dal genitore non collocatario, ovvero il genitore che non convive con i figli.
Il genitore convivente o collocatario provvederà a coprire le restanti spese necessarie alla cura ordinaria della prole.

Oltre all’assegno mensile, il genitore non collocatario dovrà versare una quota per contribuire alle spese straordinarie (gite scolastiche, libri per la scuola o l’università, patente di guida, ecc.). Generalmente questa quota è pari al 50% delle spese straordinarie.

Il genitore non collocatario dovrà versare l’assegno al genitore non collocatario se i figli sono minorenni. Se i figli sono maggiorenni l’assegno potrà essere versato al genitore convivente oppure direttamente al figlio.

La finalità del mantenimento è quella di assicurare una tutela ai figli minorenni e per questo è:

  • indisponibile  (non è possibile rinunciarvi);
  • impignorabile (non può essere pignorato dai creditori);
  • non compensabile (per esempio se il genitore, che eroga l’assegno ha un credito verso l’altro genitore non può recuperare quel credito non versando l’assegno di mantenimento);
  • irripetibile (non può essere chiesto indietro).

Come avviene il calcolo dell’assegno di mantenimento dei figli. 

L’assegno di mantenimento dei figli viene calcolato sulla base delle capacità economiche di entrambi i genitori. Se avranno un reddito simile, l’assegno mensile coprirà il 50% delle spese necessarie, se invece le condizioni economiche dei genitori sono diverse la percentuale dell’assegno varierà fino a raggiungere il 100% nel caso in cui il genitore che vive con la prole non disponga di una propria entrata economica.

L’assegno di mantenimento dovrà garantire ai figli lo stesso tenore di vita che avevano quando i genitori stavano insieme e dovrà comprendere anche le possibili spese straordinarie (il 50%) per eventi occasionali o imprevedibili.

Il calcolo del contributo da parte del giudice è su base annuale, viene poi suddiviso in dodici mensilità e dovrà essere pagato anche per quei periodi dell’anno in cui i figli abitano con l’altro genitore.

Rivalutazione dell’assegno di mantenimento

L’ammontare dell’assegno può essere modificato dal giudice se si verificano condizioni specifiche che non lo rendono più adeguato. Uno dei principali motivi per cui viene rivalutato l’assegno di mantenimento dei figli è il fatto che con la crescita aumentano anche le esigenze. La revisione dell’assegno per motivi di crescita e sviluppo del figlio e per il conseguente incremento delle sue esigenze è giustificata senza bisogno di una prova specifica, purché l’aumento del mantenimento sia nelle disponibilità patrimoniali del genitore obbligato.

Ci sono poi situazione specifiche in cui è possibile richiedere una rivalutazione dell’assegno di mantenimento tramite un apposito ricorso in tribunale:

  • Se sono peggiorate le capacità economiche del genitore obbligato (per esempio: perdita del lavoro, pensionamento, ecc.) questi potrà richiedere di diminuire l’importo dell’assegno.
  • Se sono migliorate le capacità economiche del genitore beneficiario collocatario del figlio (per esempio ha trovato un lavoro), il genitore obbligato potrà chiedere una riduzione dell’assegno.
  • Se sono migliorate le capacità economiche del genitore obbligato il genitore beneficiario potrà richiedere un aumento dell’assegno.
  • Se si sono verificati eventi imprevedibili rispetto alla sentenza ha definito il mantenimento e che il giudice non poteva prevedere.

La modifica dell’assegno non è mai automatica, ma deve essere richiesta al giudice, il quale dovrà verificare e valutare che i fatti sopravvenuti siano idonei a giustificare un provvedimento di revisione del mantenimento e che siano idonei a cambiare l’assetto patrimoniale determinato con il primo provvedimento che aveva riconosciuto il mantenimento.

Non sono rari i casi in cui il genitore obbligato a versare l’assegno si dichiari nullatenente per sottrarsi all’obbligo di mantenimento. Sarà suo dovere rivolgersi tempestivamente al giudice fornendo tutte le prove oggettive dell’incapacità assoluta di poter sostenere economicamente l’assegno di mantenimento.

Nei casi di mancato mantenimento dei figli è possibile denunciare l’inadempienza la cui condanna sarà la reclusione fino a un anno e una multa da € 103,00 fino ad € 1.032,00 per coloro che faranno mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore o al coniuge. Qualora il giudice verifichi l’assoluta incapacità del coniuge di provvedere economicamente al mantenimento dei figli, questi dovrà comunque spiegare come mai non si è proceduto tempestivamente alla domanda di riduzione dell’assegno.

Assegno di mantenimento ai figli maggiorenni

L’obbligo di mantenimento è previsto verso i figli minorenni i quali non hanno la capacità di provvedere in modo autonomo al loro sostentamento.
L’obbligo di mantenimento è previsto però anche verso i figli maggiorenni che non sono ancora economicamente autosufficienti. Il codice civile infatti prevede per entrambi i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli.

Molte volte è intervenuta la Corte di Cassazione per definire il concetto di indipendenza del figlio maggiorenne. Ad esempio un lavoro stagionale o precario non sono sufficienti per stabilire l’indipendenza economica ma è necessario un reddito o il possesso di un patrimonio tali da garantire l’autosufficienza economica e quindi è necessaria un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento. La Corte di Cassazione ha chiarito anche che il figlio maggiorenne fannullone non ha più diritto a essere mantenuto economicamente. Infatti l’obbligo del mantenimento economico decade se i figli maggiorenni vengono posti nelle condizioni di raggiungere un’autonomia economica ma non ne traggono profitto “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata, corrispondente alla professionalità acquisita” (Cass. Sent. n.. 1858/2016).

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Mantenimento dei figli per divorzio o separazione
in breve

  • il mantenimento dei figli è un obbligo e nessuno dei due genitori può sottrarsi
  • In caso di divorzio o separazione è necessario stabilire come entrambi i genitori debbano contribuire economicamente e affettivamente al mantenimento dei figli
  • Se c’è accordo tra i genitori (separazione consensuale) il giudice verifica che il mantenimento stabilito sia a vantaggio del figlio. Se non c’è accordo (separazione giudiziale) il giudice calcolerà l’importo dell’assegno che il genitore non collocatario dovrà versare al genitore collocatario, se il figlio è minorenne, o direttamente al figlio (se è maggiorenne ma non autosufficiente)
  • L’assegno può essere rivalutato in alcuni casi specifici (per esempio: con la crescita del figlio e quindi delle esigenze, se i genitori hanno forti differenze economiche da quando è stata emessa la sentenza, ecc)
  • Il mantenimento riguarda tutti i figli e non c’è differenza se nati dentro o fuori dal matrimonio, da genitori conviventi o non conviventi o se adottati.
  • I figli maggiorenne ricevono il mantenimento finché non siano diventati autosufficienti e indipendenti economicamente. Può essere revocato l’assegno se viene dimostrato che il figlio maggiorenne non colga l’occasione per raggiungere autonomia e indipendenza economica.

Domande frequenti

Come si calcola l’assegno di mantenimento dei figli?

Il calcolo avviene sulla base delle necessità dei figli e delle disponibilità economiche dei genitori. Se i genitori hanno un reddito simile l’assegno sarà pari al 50%. Sarà il giudice che si occuperà di eseguire il calcolo dell’assegno assicurando al figlio lo stesso tenore di vita che aveva prima che i genitori si separassero.

È possibile denunciare per mancato mantenimento dei figli?

È necessario rivolgersi al giudice nel caso in cui l’altro genitore si sottragga all’obbligo di mantenimento dei figli. Questo può avvenire per molti motivi tra cui il fatto che il genitore obbligato a versare l’assegno è diventato nullatenente. In ogni caso è necessario verificare questa condizione in tribunale dove il genitore dovrà portare delle prove oggettive.

È necessario continuare a versare l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne fannullone?

Se il figlio maggiorenne ha rifiutato l’opportunità di raggiungere l’autonomia e l’indipendenza economica è possibile rivolgersi al tribunale per sospendere l’assegno di mantenimento. In ogni caso tra gli obblighi del mantenimento c’è il rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni dei figli.

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