Contratto di Agenzia

Contratto di Agenzia

Il contratto di agenzia regola i rapporti tra un mandante (ad esempio una società) e i suoi rappresentanti sul territorio, detti “agenti”. Realizzare un buon contratto significa tutelare gli interessi delle parti in maniera conforme alla legge.

Il nostro Studio Legale eccelle nella contrattualistica e mette a disposizione dei suoi assistiti il suo team di avvocati per la stesura di contratti di agenzia. Promotori e agenti possono avvalersi del nostro supporto e preparare dei contratti formalmente corretti e capaci di tutelare gli interessi in campo. In caso di dispute il nostro studio offre supporto per una mediazione stragiudiziale e, in caso di contenzioso grave, per una causa civile.
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Sono diversi i settori economici in cui a regolare i rapporti tra promotori e rappresentanti c’è un contratto di agenzia. Molto comune, per esempio, è il caso delle agenzie di viaggio. Anche le agenzie assicurative hanno i loro agenti che agiscono sul territorio per loro conto. Il contratto di agenzia regola, appunto, il rapporto tra promotore e agente.

La norma a cui il contratto di agenzia deve fare riferimento è il Codice Civile – articolo 1472 che recita come in tale contratto “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.”

Ma quali caratteristiche deve avere un contratto di agenzia per essere conforme alla legge?

  • L’accordo tra le parti deve essere in forma scritta
  • Il proponente non può avvalersi di altri agenti nella stessa zona per lo stesso ramo di attività. Anche l’agente non può rappresentare più società nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. È il “diritto di esclusiva”. Tale diritto, tuttavia, può essere eliminato dal contratto se entrambe le parti concordano.
  • Quando l’agente vende un servizio per conto del promotore ha diritto a una provvigione.
  • L’agente potrebbe anche ricevere un fisso mensile come rimborso per le spese sostenute per procacciare la clientela. Tuttavia non può in nessun modo essere retribuito come un dipendente.
  • Quando il rapporto cessa l’agente ha diritto a ricevere un’indennità proporzionata dal proponente. Tale indennità non è dovuta se il motivo della rescissione è una grave inadempienza dell’agente.
  • Quando il rapporto cessa le parti possono decidere di siglare un patto di non concorrenza che limita l’attività dell’agente in una determinata zona e per una certa attività. Tale patto può durare al massimo due anni e deve comportare un’indennità per l’ex agente.

Per tutti gli affari conclusi nel corso del contratto, in forza dell’intervento dell’agente, quest’ultimo ha diritto al pagamento di una provvigione, ha altresì diritto alla provvigione qualora l’affare sia stato concluso dal preponente con un terzo che l’agente aveva in precedenza acquisito come cliente .

La provvigione può essere fissata o in misura percentuale sul valore dell’affare concluso oppure in misura fissa e riguarda solamente gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione della parte eseguita.

Inoltre l’agente ha diritto ad una indennità di fine rapporto (TFR) analoga a quella prevista dall’art. 2120 c.c. Tale diritto all’indennità però decade in presenza di circostanze particolari, infatti l’agente non avrà diritto a percepire l’indennità di fine rapporto se: il contratto si è risolto a causa di una grave inadempienza dell’agente; quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività ed infine qualora ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.


Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato, la legge prevede che:” Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito”.

Il termine è fissato dal codice in un mese per il primo anno di durata del contratto, due mesi per il secondo anno, tre mesi per il terzo anno, quattro mesi per il quarto anno, cinque mesi per il quinto anno e sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

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Contratto di Agenzia
in breve

  • Il contratto di agenzia regola il rapporto tra un proponente e un agente incaricato di vendere per suo conto in una certa zona
  • l’agente riceve una provvigione per ogni contratto di vendita che riesce a chiudere
  • Un buon contratto di agenzia è ritagliato su misura sull’esigenza delle parti

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